Comunali Aosta: M5S fuori, non ricorrerà al Consiglio di Stato
La decisione presa nella giornata di sabato. Daniele Cucinotta: «Ci scusiamo con i sostenitori»
Il Movimento 5 Stelle non ricorrerà al Consiglio di Stato. C’è un’altra vittima eccellente in vista delle Comunali di Aosta del 20 e 21 settembre, che dopo il forfait di Adu, che si è vista bocciare il ricorso in terzo grado, vede alzare bandiera bianca anche al ticket formato da Daniele Cucinotta e Luca Cantelli.
No al ricorso
Dopo la bocciatura del ricorso da parte del Tar, il Movimento 5 Stelle non se l’è sentita di andare davanti al Consiglio di Stato.
«Abbiamo analizzato la questione e riteniamo di non procedere con il ricorso – sottolinea l’ormai ex candidato sindaco, Daniele Cucinotta -. Le nostre motivazioni, anche se munite di valenza, non sono sufficienti per soddisfare la norma, come spiegato dal giudice».
Insomma, sarebbe stato un salto nel vuoto.«Le probabilità di riuscita in questo percorso sono quindi molto scarse visto l’errore formale che abbiamo sempre ammesso e che poteva essere evitato – conclude Cucinotta -. Possiamo solo scusarci con i nostri sostenitori e ringraziare l’impegno dei nostri candidati consiglieri al Comune di Aosta».
La sentenza del Tar
In settimana, il Tar della Valle d’Aosta aveva respinto il ricorso pentastellato, in quanto «non fondato».
Secondo i giudici, infatti, non è possibile «considerare, oltre alla firma di un sottoscrittore residente in altro comune, le firme contenute in modulo meramente pinzato, privo del contrassegno della lista così come dei nominativi dei candidati».
Inoltre, riguardo alle «censure di parte ricorrente relativamente al collegamento fra il secondo gruppo di fogli ed il primo non può ammettersi, pur essendo visibile l’attestazione di autenticità e la firma del pubblico ufficiale competente, una sanatoria o integrazione postuma, trattandosi non di mere irregolarità, bensì di formalità essenziali a garanzia della consapevolezza dei cittadini elettori sottoscriventi».
Consapevolezza che, secondo il Tar, non può essere dedotta come «piena ed inequivocabile», atteso anche che «si tratta di due momenti distinti di sottoscrizione e le sottoscrizioni del secondo gruppo di fogli sono state apposte su moduli in cui non solo non vi è l’indicazione del contrassegno, ma nemmeno una circostanziata descrizione dello stesso».
(alessandro bianchet)