Terremoto Casinò: ecco le motivazioni della revoca del concordato, «il decreto è invalido»
Ora, la Casa da gioco rischia il fallimento; accolti il reclamo della Elle Claims e di Valcolor
«Questa Corte ritiene che il decreto di omologa sia invalido in quanto fondato su un precedente prvovedimento di concessione dei termini per la presentazione del concordato pieno» ai sensi della Legge fallimentare «emesso fuori dai casi previsti dalla legge e contro l’espressa previsione» contenuta nell’articolo 161 comma 9 della citata legge; «ritiene pertanto che il decreto di omologa vada revocato». Lo scrivono i giudici (Silvia Renata, Gian Andrea Morbelli e Roberta Bonaudi) della Corte d’Appello di Torino nelle motivazioni della decisione che ha portato alla revoca del concordato preventivo della Casinò de la Vallée spa.
Accogliendo i ricorsi presentati dalla Elle Claims sa e dalla Valcolor srl, i magistrati torinesi hanno deciso di «revocare il decreto di ammissione del concordato» e di trasmettere «al Tribunale di Aosta gli atti per i provvedimenti di competenza, essendo stata a suo tempo presentata istanza dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta e da Valcolor srl per la dichiarazione di fallimento di Casinò de la Vallée».
I motivi
Nelle sue dieci pagine, il decreto della Corte d’Appello ripercorre l’iter del concordato. Il 12 marzo 2019, il Casinò deposita al Tribunale di Aosta il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo. Il piano prevedeva il pagamento integrale dei costi di procedura e dei creditori privilegiati, nonché il pagamento del 78% ai creditori chirografari di 1ª classe. Il ricorso per concordato preventivo fa seguito a domanda di concordato in bianco, depositata dal Casinò il 12 novembre 2018, con termine per la presentazione della proposta indicato dal Tribunale «entro 60 giorni» e prorogato, su richiesta, al 12 marzo 2019.
Il 27 marzo 2019, poi, il Tribunale di Aosta ammette la società alla procedura e nomina un commissario giudiziale: Ivano Pagliero. Quest’ultimo, il 23 maggio, deposita la sua relazione ma le reazioni non sono tutte positive.
La Elle Claims e la Valcolor, infatti, deposita due distinti atti di opposizione i quali, però, vengono rigettati dal Tribunale di Aosta, che il 22 ottobre omologa il concordato proposto dal Casinò de la Vallée. Ma le due ditte creditrici citate non ci stanno. Entrambe depositano un reclamo alla Corte d’Appello sostenendo – tra le altre cose – «l’inammissibilità della proposta di concordato formulata dal Casinò, ex articolo 161 comma 9 della Legge fallimentare, per avere lo stesso presentato, nei due anni anteriori, una precedente istanza di concordato “con riserva”»; proposta che era stata rigettata dal Tribunale di Aosta.
Non solo: le due ditte lamentano anche il fatto che il Tribunale di Aosta non avrebbe «adeguatamente considerato la finalità ultima della procedura concordataria che è, oltre alla salvaguardia delle componenti attive dell’impresa, il miglior soddisfacimento del creditore», ma anche evidenziavano anche una presunta «dissimulazione dell’attivo».
Riguardo al primo motivo citato, la Corte scrive: «Elle Claims e Valcolor contestano l’ammissibilità della procedura di concordato preventivo, che ha poi portato all’emanazione del decreto di omologa, in quanto instaurata in violazione del disposto dell’articolo 161 comma 9 della Legge fallimentare. Questo motivo è fondato». Secondo i giudici torinesi, infatti, «contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’inamissibilità del secondo ricorso per concordato in bianco è stabilita proprio nel caso di precedente ricorso sempre ex articolo 161 comma 6, depositato nei due anni precedenti e dichiarato inammissibile. La fattispecie descritta dalla norma è perfettamente corrispondente a quella verificatasi nel caso di specie e la diversa interpretazione che della norma stessa ha dato il giudice di primo grado non può essere accolta, in quanto contraria al suo chiaro tenore letterale».
Ciò detto, la Corte precisa che «tutti gli ulteriori motivi presentati da Elle Claims e da Valcolor, essendo relativi a fasi successive della procedura di concordato o alla concedibilità dell’omologa nel merito, rimangono assorbiti» dal fatto che gli stessi giudici ritengono che «il decreto di omologa sia invalido».
(f.d.)