La Cassazione conferma la fondatezza del ricorso patrocinato dallo Snals-Valle d’Aosta
Si tratta di una sentenza innovativa che apre la strada a nuovi ricorsi
La Cassazione conferma la fondatezza del ricorso patrocinato dallo Snals-Valle d’Aosta
Con la sentenza n. 9049 del 6 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione Valle d’Aosta contro una sentenza di secondo grado che riconosceva il risarcimento del danno per reiterazione dei contratti a tempo determinato a favore di un docente, iscritto allo Snals e difeso dall’avv. Sacha Bionaz del Foro di Ivrea, con la collaborazione dell’avv. Maria Immacolata Amoroso del Foro di Roma per l’ultimo grado di giudizio.
Diritti riconosciuti già nei primi due gradi del giudizio
Spiega Alessandro Celi, segretario regionale dello Snals-Confsal della Valle d’Aosta: «Il docente, ora assunto a tempo indeterminato, aveva già visto riconoscere i propri diritti sia in primo sia in secondo grado. Ancora una volta, la Regione ha deciso di ricorrere a oltranza, nonostante le motivazioni della Corte d’Appello di Torino fossero incensurabili alla luce della precedente giurisprudenza, aumentando così il costo delle spese di lite a carico dei contribuenti regionali».
Una sentenza innovativa
Prosegue poi il segretario: «La sentenza è innovativa perché stabilisce che l’abuso lesivo dell’accordo quadro [sul lavoro a tempo determinato] si verifica qualora l’insegnante sia mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge, senza necessità di altra dimostrazione che quella dell’inosservanza dell’obbligo di concorso sancito dalla normativa».
Infatti, secondo la Suprema Corte «per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato l’amministrazione è tenuta a bandire correttamente i concorsi con cadenza triennale; tali concorsi devono essere idonei a consentire il conseguimento del bene della vita, costituito dall’immissione in ruolo.
Tale idoneità non sussiste qualora le procedure concorsuali, pur bandite con la cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano il conseguimento immediato delle immissioni in ruolo dei precari (ad esempio: siano riservate a docenti in possesso di abilitazione e non siano state precedute da procedure abilitanti)».
Nel caso di specie, l’insegnante – un collega tecnico-pratico della scuola secondaria di secondo grado – ha comunque ottenuto il riconoscimento del risarcimento del danno, nonostante nel corso del procedimento fosse riuscito ad ottenere il ruolo tramite procedura concorsuale.
Tale aspetto era stato oggetto di contestazione da parte della Regione in tutti i gradi di giudizio; tuttavia, come emergeva chiaramente dai documenti di lite, anche la Cassazione ha confermato che: “La sentenza impugnata, che ha escluso l’efficacia sanante della stabilizzazione dell’insegnante, in quanto avvenuta all’esito di una procedura concorsuale su base meritocratica, accessibile anche a personale a tempo indeterminato, è dunque corretta”.
(re.aostanews.it)