Cva: parere legale dà ragione a Pcp su nomine per le controllate e poteri di Regione e Finaosta
Chiara Minelli ed Erika Guichardaz hanno illustrato il parere dell'avvocat Giovanni Maria Caruso, che dà contro all'operato della società in materia di nomine e sullo scarso controllo e coordinamento da parte dell'amministrazione regionale
Le nomine nelle società controllate di Cva devono sottostare ai dettami della legge regionale (non alle più recenti linee guida), e quindi avere evidenza pubblica senza svincolarsi dal controllo di Finaosta e Regione. L’emissione di strumenti finanziari sul mercato regolamentato di Dublino non toglie Cva dai poteri di indirizzo e coordinamento della Regione.
In estrema sintesi è il succo del secondo parere legale richiesto dalle consigliere regionali di Pcp, Erika Guichardaz e Chiara Minelli, all’avvocato cassazionista e docente di diritto amministrativo all’Università della Calabria, Giovanni Maria Caruso, in merito alla Compagnia Valdostana delle Acque, finita ancora una volta nel mirino alla luce della nomina (tra le altre) di Enrico De Girolamo anche alla presidenza di Cva Eos e delle continue denunce sul presunto scarso potere di indirizzo e controllo della società da parte di Regione e Finaosta.
«Cva svincolata da controllo di Regione e Finaosta»
Nella conferenza stampa indetta per presentare il parere legale, la consigliera Chiara Minelli ha ricordato che Pcp da tempo «assume una posizione critica sull’operare di Cva», che dopo essere nata per «gestire le centrali di proprietà della regione e portare avanti una politica energetica nell’interesse della popolazione», pare sempre più indirizzata a guardare alla «crescita fuori dai confini» rispetto alle reali «necessità energetiche della Valle».
In particolare, l’attenzione in questo caso si concentra su due aspetti.
Il primo è una presunta discrepanza tra quanto previsto dall’articolo 2 bis della legge regionale 20/2016 e dalle linee guida di applicazione della stessa, determinate dalla delibera di Giunta 1591 del dicembre 2022.
Questo, per capire se la designazione degli organi sociali delle controllate di Cva debbano seguire le procedure previste per quelle relative a Cva Spa.
Il secondo riguarda il presunto venir meno del «potere-dovere di direzione e coordinamento da parte della Regione su Cva», alla luce del prestito obbligazionario quotato sul mercato regolamentato di Dublino.
«La proliferazione di società create da Cva spa, i cui amministratori sono individuati con procedure non a evidenza pubblica e svincolate dal controllo di Finaosta e della Regione, con l’erogazione di emolumenti molto elevati è un problema e quello di Cva Eos è il più emblematico» continua ancora Minelli, riportando l’esempio dei compensi di De Gerolamo.
Secondo la consigliera di Pcp, che aspetta di ricevere risposte, il direttore generale di Cva «individuato attraverso bando pubblico», riceverebbe il compenso previsto di 50 mila euro annui («forse anche basso a dirla tutta»), ma con la nomina in Cva Eos si vedrebbe aggiunti 300 mila euro, cui si sommerebbero altri 200 mila euro, frutto della divisione dei 600 mila euro previsti per i componenti dell’assemblea della stessa Eos.
«La legge regionale prevede che Cva e la sue controllate siano sottoposte a nomine di evidenza pubblica, ma ciò è disatteso dalle linee guida» prosegue Minelli, che poi si addentra sul secondo aspetto.
«Abbiamo già affrontato il tema del potere di direzione e coordinamento della Regione sulla società – illustra ancora -. Contestiamo che Cva sia sottratta alla luce dell’adozione di determinati strumenti finanziari. La società agisce in maniera difforme rispetto alle normative regionali, ma soprattutto alle finalità che ne hanno portato alla costituzione».
La capogruppo di Pcp, Erika Guichardaz, rincara la dose, ricordando come già il primo parere legale dell’avvocato Giovanni Maria Caruso rafforzasse l’idea che «la Regione, per il tramite di Finaosta, è vincolata al controllo e all’interlocuzione con la società per garantire la salvaguardia degli interessi regionali».
Il parere legale
E il parere legale del cassazionista romano pare confermare i dubbi sollevati dal gruppo consiliare.
«La risposta al primo quesito è affermativa, vi è un contrasto tra quanto previsto dalla legge regionale e dalle linee guida e questo non può essere risolto dando prevalenza alle seconde» illustra l’avvocato, che affida al dispositivo le motivazioni.
In particolare, infatti, l’articolo 2-bis della Legge regionale, «viene richiamato tra le poche disposizioni» del documento come applicabile «nei confronti di Cva spa e delle sue controllate», con buona pace per le linee guida, in cui si afferma che l’applicazione valga solamente per le società in cui Finaosta detenga una «partecipazione in via mista» e quindi non Finaosta e Aosta Factor.
Per il legale, inoltre, «ogni contrasto fra la legge Regionale e le Linee guida attuative della medesima legge deve risolversi affermando la prevalenza della disciplina legislativa».
Il secondo quesito: controllo e coordinamento
Risultato simile per il secondo quesito.
«È inequivocabile la questione dell’attività direttiva – sottolinea ancora Caruso -. Non c’è nessuna norma che giustifichi un’applicazione differenziata dei dettati in presenza di una quotazione in borsa; a maggior ragione se questi strumenti non riguardano titoli azionari».
Per l’avvocato Giovanni Maria Caruso, in particolare, «la disciplina dell’attività di direzione e coordinamento di società dettata dagli art. 2497 ss. del Codice civile non distingue fra società quotate e società non quotate, sicché non vi è alcuna indicazione normativa che ostacoli il riscontro o l’esercizio dell’attività direttiva e dei conseguenti oneri e responsabilità».
Profili di specialità, poi, nel caso, riguarderebbero solo ipotesi in cui «oggetto della quotazione siano le “azioni” e non già altri strumenti finanziari». Cosa, questa, non riguardante la «quotazione degli strumenti finanziari emessi da C.V.A. S.p.A.».
Strumenti che, invece, costituirebbero «una manifestazione del concreto esercizio di tale attività direttiva da parte della Regione che […] ha tradotto i propri indirizzi in disposizioni espressive di chiari vincoli giuridici».
Evidenziato come la «scienza legale» non sia esatta, ma «fatta di opinioni», il legale romano non chiude ad altre possibili interpretazioni che, però, imporrebbero la «dichiarazione di illegittimità della norma (art. 1 della legge regionale) a monte».
Il futuro
E ora, cosa ne sarà di questo secondo parere legale?
«Lo diffonderemo ai colleghi e alla società e attendiamo un confronto, anche se troviamo sempre un muro – ribadisce Chiara Minelli -. Il tema del controllo di Cva è fondamentale anche alla luce dello schema di norma di attuazione inviato a fine ottobre, che stabilisce i requisiti per arrivare a una gara o all’assegnazione diretta delle concessioni idroelettriche».
Già, ora arriva il dunque, e si chiama necessità di legiferare alla luce della norma di attuazione partorita dalla Paritetica.
«Sappiamo che sembra una presa di posizione contro la società, ma noi chiediamo solo trasparenza su chi gestisce il bene per primario per eccellenza della nostra Regione – aggiunge Erika Guichardaz -. Come detto, in tempi non sospetti, dal presidente di Finaosta, ci auguriamo che testa e cuore di Cva rimangano in Valle. Sarebbe importante poter non fare le gare».
E sulle norme di attuazione che, tra le altre cose, prevedono la possibilità di arrivare a una gara o all’assegnazione diretta delle concessioni, ma solamente a una società inhouse, prova a chiarire Giovanni Maria Caruso.
«Procedere a una gara sarebbe problematico, perché bisognerebbe sterilizzare il rapporto esistente tra Regione e Cva stessa, altrimenti si rischierebbero contenziosi, ma anche la perdita della gara stessa – conclude il legale -. L’affidamento a una società inhouse, invece, richiederebbe dei correttivi sull’assetto sociale di CVA, partendo dal rafforzamento del legame, e quindi del controllo, con la Regione, staccando le attività commerciali che vedono la partecipazione di privati».
(al.bi.)