L’interdittiva antimafia era illegitima: 6 mila euro di risarcimento all’avvocato Andrea Giunti
Il provvedimento era stato notificato due anni fa al professionista, che lo aveva impugnato e il Tar gli aveva dato ragione: i giudici amministrativi hanno adesso disposto un indennizzo per il danno subito
6 mila euro. Questa la cifra che spetta all’avvocato Andrea Giunti del foro di Aosta a titolo di risarcimento. Il professionista, due anni fa, era stato raggiunto da un’interdittiva antimafia. Il provvedimento, firmato dall’allora questore di Aosta Ivo Morelli, è stato dichiarato illegittimo dal Tar nell’ottobre del 2022.
6 mila euro di risarcimento all’avvocato Andrea Giunti
La decisione è, anche in questo caso, del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta. Il ministero dell’interno dovrà quindi risarcire per 6 mila euro Giunti, assistito dall’avvocato Hebert D’Herin.
Il legale aostano è stato coinvolto, nel 2021, nell’inchiesta Alibante contro la ‘ndrangheta della Dda di Catanzaro. Nella stessa indagine è stata coinvolta anche la moglie, l’avvocata Maria Rita Bagalà.
L’interdittiva era stata emessa in seguito alla richiesta di comunicazione antimafia della Regione Valle d’Aosta, per un contributo relativo all’emergenza da Covid-19.
Le motivazioni
«Non vi è dubbio – scrivono i giudici amministrativi – che il provvedimento adottato dall’amministrazione sia illegittimo e che dallo stesso il ricorrente abbia subito un pregiudizio, correlato proprio all’interdizione dalla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione».
E ancora. Per il Tar, «l’errore di diritto in cui è incorsa la Questura di Aosta nell’adozione del provvedimento, poi annullato con sentenza definitiva dal Tar Valle d’Aosta, non è dunque in alcun modo giustificabile, con conseguente sussistenza anche dell’elemento psicologico della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione».
Nella sentenza, i giudici scrivono che «si reputa che in ordine alla lamentata lesione del danno all’immagine e della riduzione degli affidamenti da parte dei privati, il ricorrente abbia subito il pregiudizio dalla vicenda penale in cui era stato coinvolto e alla quale era stato dato ampio eco dai mass-media. Viceversa, l’adozione della misura interdittiva si reputa che non abbia inciso direttamente su tale aspetto e comunque manca la prova in giudizio del nesso di causalità tra questa tipologia di danno e il provvedimento adottato dalla Questura di Aosta».
(t.p.)