Scuola: 7 materie insufficienti, ma il Tar conferma la promozione
Il tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta ha dato ragione ai genitori del ragazzino che aveva frequentato la prima media nell'anno scolastico 2021/2022, era stato bocciato ma era stato comunque ammesso a frequentare la seconda classe nell'anno scolastico 2022/2023.
7 materie insufficienti, ma il Tar conferma la promozione.
Il tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta ha dato ragione ai genitori del ragazzino che aveva frequentato la prima media nell’anno scolastico 2021/2022, era stato bocciato ma era stato comunque ammesso a frequentare la seconda classe nell’anno scolastico 2022/2023.
La ‘sospensiva’ del Tar lo scorso anno
Nel mese di settembre 2022, il Tar aveva sospeso la bocciatura decisa dal Consiglio di classe, ammettendo il ragazzo con riserva alla classe seconda.
L’udienza di merito era fissata dopo la fine dell’anno scolastico.
Sei materie con il 5 e una materia con il 4
Il ragazzo non era stato ammesso alla classe seconda in quanto aveva un voto insufficiente in 7 materie: sei materie con il 5 e una materia con la votazione 4.
Le ragioni della scuola che lo aveva bocciato
L’istituzione scolastica aveva deliberato la non ammissione alla seconda classe: «perchè l’alunno non ha acquisito i minimi livelli di apprendimento nelle sette discipline.
Permangono notevoli difficoltà e lacune nelle abilità di base.
La famiglia, nel corso dell’anno, è stata informata sulle difficoltà dell’alunno e sulle strategie e azioni messe in atto dalla scuuola per consentire il miglioramento dei livelli di apprendimento (attività di recupero, PDP DSA con relativi strumenti dispensativi e comprensativi)» – si legge nella sentenza decisa nella Camera di Consiglio dell’11 luglio scorso e pubblicata ieri, lunedì 28 agosto.
Per i giudici vale la scarsa gravità delle insufficienze
Nell’ordinanza i giudici avevano evidenziato «la scarsa gravità delle insufficienze», alcune delle quali si erano manifestate soltanto nella seconda parte dell’anno.
La circolare del 2017, cosa dice il ministero dell’Istruzione
Si legge sulla sentenza che ha confermato la promozione del ragazzino si legge il riferimento a una circolare del 2017:
Nell’offrire una propria lettura dell’art. 6 d.lgs. n. 62 del 2017, il ministero dell’Istruzione ha affermato che «’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione».
Livello di apprendimento e carenze da recuperare
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come per la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo sia necessaria un’adeguata motivazione implicante «l’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico» e la valutazione «del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare” (così dal Consiglio di Stato).
«Un solo voto inferiore al 5»
In questo caso, secondo quanto deciso dal Tar, «il provvedimento gravato appare privo del predetto corredo motivazionale, peraltro, anche lo stesso assetto dei risultati conseguiti ed indicati nel verbale del Consiglio di classe restituisce una griglia di voti in un solo caso inferiore al “cinque” suggerendo – in linea con le esigenze di una corretta istruttoria – all’intimata amministrazione una verifica più ampia, sul versante temporale, che facesse riferimento unitario e complessivo a periodi più estesi rispetto al singolo anno scolastico anche in ragione della mancata attuazione delle misure di recupero necessarie alla luce della specifica situazione dell’alunno».
(re.aostanews.it)