Restauro dipinti del Castello di Issogne: per l’ANAC il bando presenta «profili di anomalia»
I rilievi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in un atto del 12 maggio
Per l’ANAC, il bando relativo al restauro conservativo dei dipinti delle facciate del cortile del Castello di Issogne presenta «profili di anomalia». Lo si legge in un atto del presidente Giuseppe Busia del 12 maggio, nell’ambito di un’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.
«Profili di anomalia» nel bando per il Castello di Issogne
All’Autorità Nazionale Anticorruzione è pervenuta una segnalazione il 13 dicembre 2022.
La proceduta, per un importo di circa 1 milione e 897 mila euro si è conclusa con l’aggiudicazione dell’appalto «all’unica impresa avente sede legale nella Regione Valle d’Aosta».
Per l’ANAC, la scelta della stazione appaltante, di «circoscrivere la metà degli inviti a presentare offerta alle ditte aventi sede legale nella Regione Valle d’Aosta» non risulta adeguatamente motivata. Tale criterio, infatti, non deve contrastare con la normativa e «in ogni caso con i principi comunitari di non discriminazione e concorrenza; non deve dunque essere discriminante per gli operatori economici né condurre ad improprie ed ingiustificate restrizioni per la concorrenza».
I rilievi dell’ANAC
Ancora. «La scelta di limitare la partecipazione alla procedura negoziata ai soli operatori aventi sede legale nella Regione Valle d’Aosta è riferibile ad una scelta discrezionale della Stazione appaltante; tale scelta tuttavia, in base ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione, avrebbe dovuto essere specificamente motivata ed adeguatamente esplicitata nell’Avviso di manifestazione di interesse».
«Si osserva inoltre – scrive ancora l’ANAC -, che appare anomalo l’operato della stazione appaltante nella misura in cui ha scelto di invitare le sole ditte aventi ‘‘sede legale’’ nella Regione Valle d’Aosta non anche a quelle aventi sede operativa nella stessa».
«L’utilizzo del solo criterio formale della sede legale – con conseguente esclusione delle ditte aventi sede operativa nella Regione Valle d’Aosta – poco risponde al criterio della presenza sul territorio indicato dal legislatore e comunque, come già detto, risulta immotivato».
(t.p.)