Collegamento intervallivo per l’Avvocatura è compatibile con le normative ma per Pcp non è il via libera
Il parere rientra nell'ampio dossier su Cime Bianche e secondo Pcp non scioglie i nodi su Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)
Collegamento intervallivo, per l’Avvocatura è compatibile con le normative ma per Pcp non è il via libera.
«Il prospettato collegamento intervallivo del quale il Consiglio regionale ha riconosciuto la strategicità appare pertanto, sia pure in astratto, compatibile con il contesto normativo, fatti salvi gli esiti delle verifiche di fattibilità, relative anche alla coerenza in concreto del progetto e degli interessi coinvolti con il quadro normativo sopra delineato e fatte salve altresì le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale ed economico-finanziaria del progetto, nonché le risultanze della valutazione di incidenza, verifiche e valutazioni che ovviamente esulano dalle competenze della scrivente Avvocatura regionale». Sono in sintesi i contenuti del parere del dirigente dell’Avvocatura, Riccardo Jans, nel parere richiesto sull’applicabilità del decreto ministeriale 104 del 17 ottobre 2007 all’ipotizzato impianto di collegamento di Cime Bianche.
Il parere risponde in particolare alla domanda che il gruppo Pcp ha posto durante la riunione congiunta delle commissioni terza e quarta del 9 gennaio scorso sulla compatibilità degli impianti con la presenza di Zone speciali di conservazione (ZSC) e di Zone di protezione speciale (ZPS) .
Pcp ribatte
«Ci vorrà tempo per approfondire tutta la documentazione, che richiede una attenta analisi e presumibilmente anche un supporto tecnico. Per quanto riguarda in particolare il parere dell’Avvocatura ci riserviamo di fare gli opportuni approfondimenti, ma a un primo esame emerge che per il caso specifico delle Cime Bianche, come abbiamo più volte sottolineato, vale il divieto di realizzare impianti di risalita stabilito dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 – che detta, appunto, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” -, rispetto a deroghe previste dalla antecedente l.r. n. 8 del 21 maggio 2007».
Prosegue la nota di Pcp: «Il parere dell’Avvocatura non contesta infatti l’applicabilità per la Regione Valle d’Aosta del D.M del 2007, ma afferma che anche le disposizioni regionali, quali la legge n. 8 citata e le successive deliberazioni, fra cui la Dgr 1087/2008, sono da prendere in considerazione. Quest’ultima risulta però perfettamente in linea con i divieti del DM. Nelle conclusioni dell’Avvocatura si evidenzia infine che sono necessarie verifiche non solo in ordine alla sostenibilità ambientale ed economico-finanziaria dell’ipotizzato collegamento, ma anche alla coerenza del progetto con il quadro normativo. In buona sostanza il nodo della questione non ci pare essere sciolto: il parere dell’Avvocatura non rappresenta quindi, dal punto di vista dei vincoli normativi, il via libera al collegamento».
(re.aostanews.it)