Covid-19, la Consulta: «La quarantena non restringe la libertà personale»
La Corte costituzionale ha dichiarato «manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Aosta
«La misura della cosiddetta quarantena obbligatoria (per i positivi al Covid-19 ndr) è istituto che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà personale», in quanto «non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia», e «non determina alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto».
E’ quanto stabilito dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato «manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice Marco Tornatore del Tribunale di Aosta. Nel novembre 2021, il magistrato si era trovato a giudicare un imputato che, pur essendo risultato positivo al Covid-19 e quindi sottoposto a ordinanza sindacale, era uscito di casa.
Il giudice aostano aveva quindi chiesto alla Consulta di pronunciarsi sul fatto che «la misura della quarantena per chi sia risultato positivo al virus, reca una restrizione personale, tutelata dall’articolo 13 della Costituzione».
Per la Consulta, però, quanto previsto dalle norme che prevedevano l’isolamento (e la sanzione penale per chi non lo rispetta) non è collegato all’articolo 13 della Costituzione, bensì all’articolo 16, che riguarda la libertà di circolazione.
(f.d.)