Scontro tra sindacati: «Savt non è sindacato delle minoranze linguistiche»
La Corte d'appello, sezione lavoro, del Tribunale di Torino, dà ragione a Uil Pfl e Cisl Fp ribaltando il procedimento nato per presunte «condotte antisindacali all'Istituto musicale
Il Savt «non è» sindacato «delle minoranze linguistiche», non può essere identificato come una «associazione sindacale nazionale» e, per questo, dovrebbe accedere ai «diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale», ma solo nella «materia della previdenza e delle assicurazioni sociali». Col risultato di non poter assolutamente agire per condotte antisindacali, se non per «via ordinaria».
Nella “guerra” in atto tra i sindacati rossoneri, è questo l’esito scaturito dalla Corte d’appello, sezione lavoro, del Tribunale di Torino, in merito al ricorso che vedeva coinvolte Uil Pfl VdA e Cisl Fp VdA, che si sono opposte alla sentenza di primo grado del tribunale del lavoro di Aosta, la quale aveva dato ragione al Savt in merito a presunte «condotte antisindacali» all’interno dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta, condannato in prima istanza insieme a Uil Pfl VdA, Cisl Fp VdA e Fp Cgil al pagamento di tutte le spese.
La vicenda
La vicenda, anticipata lunedì su Gazzetta Matin, era finita nelle aule del tribunale di Aosta a seguito del ricorso presentato dal Savt, che aveva chiamato in giudizio l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta al fine di ottenere, come si legge da dispositivo, «la repressione delle condotte antisindacali» riguardanti l’applicazione «forzata della Banca Ore, l’interruzione delle trattative in modalità congiunta e l’imposizione delle trattative con un tavolo separato per il solo SAVT».
A questi si erano aggiunti altri aspetti legati alla mancata trasmissione di atti e comunicazioni e alla mancata considerazione di alcune eccezioni procedurali mosse dal Savt.
Il processo di primo grado
Alle accuse si era opposto lo stesso Istituto musicale, accompagnato nella difesa da Uil Pfl VdA, Cisl Fp VdA ed FP Cgil VdA.
Nell’udienza del 14 luglio 2021, Savt e Istituto musicale erano pervenuti a una proposta conciliativa, che avrebbe previsto la «convocazione separata del SAVT, da parte dell’Istituto, al fine di discutere della Banca Ore». Il Tribunale di Aosta aveva anche dichiarato cessata la materia del contendere, condannando l’Istituto musicale alla rifusione delle spese.
I sindacati hanno dichiarato opposizione, ma in data 21 febbraio 2022 è arrivato il respingimento del Tribunale, che ha condannato le organizzazioni al pagamento delle spese di giudizio in favore del Savt.
Il ricorso in appello
Da qui la decisione di ricorrere in appello da parte solamente di Cisl Fp e Uil Fpl, nelle persone delle segretarie generali, Barbara Abram e Ramira Bizzotto, difese dall’avvocato Andrea Giunti.
A fare la differenza il terzo motivo di appello delle organizzazioni ricorrenti, per le quali la sentenza impugnata sarebbe stata nulla «per omessa pronuncia sull’eccezione, dalle stesse proposta in primo grado, di carenza di legittimazione del SAVT ad agire ex 7 art. 28 L. 300/1970 per mancanza del requisito della rappresentatività sul piano nazionale», senza peraltro essere neppure «un’associazione sindacale costituita tra lavoratori appartenenti a una minoranza linguistica presente nella Regione Autonoma Valle d’Aosta».
La corte d’appello torinese, composta dal presidente e relatore Federico Grillo Pasquarelli e dai consiglieri Maurizio Alzetta e Silvia Casarino, ha ritenuto quest’ultimo motivo «fondato» e assorbente «degli altri motivi», in quanto lo statuto dei lavoratori stabilisce la «legittimazione ad agire con lo speciale procedimento di repressione della condotta antisindacale agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”».
Secondo la corte, però, «è pacifico che il SAVT non è diffuso e non svolge attività sindacale sull’intero territorio nazionale, e neppure su gran parte di esso».
Lo stesso Savt, inoltre, non rientrerebbe nemmeno nell’art. 28 dello statuto dei lavoratori, riguardante la tutela delle minoranze linguistiche, in quanto i 16 articoli del suo statuto non contengono «alcun riferimento alla rappresentatività della minoranza linguistica», dato che «possono iscriversi le persone appartenenti alle categorie citate in preambolo anche se non residenti né operanti in Valle d’Aosta».
La condanna
Da qui la condanna per il Savt al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio di primo grado (3.200 euro, più rimborso forfettario Iva e Cpa) e delle spese del secondo grado (1.830 più rimborso forfettario, Iva e Cpa).
Le reazioni
Dopo la sentenza, esultano Uil Fpl e Cisl Fp.
«Sono davvero molto soddisfatta – esclama la segretaria generale della Uil, Ramira Bizzotto -. Da sempre chiediamo di rivedere la legge 22/2010, che aveva tolto la questione della rappresentanza confederale a vantaggio della rappresentanza linguistica. Avevamo anche fatto diverse annotazioni sull’introduzione della normativa relativa alla legge sul contratto di lavoro, ma anche qui non ci sono mai state risposte».
Bizzotto crede che ci saranno ripercussioni.
«E credo abbastanza pesanti – analizza -. Come Cisl e Uil convocheremo i segretari di categoria e valuteremo con il nostro legale (Andrea Giunti del foro di Aosta, ndr.) come muoverci, perché tante cose vengono messe in discussione, come anche l’accesso del Savt allo statuto dei lavoratori, da cui discendono permessi e distacchi sindacali».
Non nasconde la soddisfazione nemmeno la segretaria della Fp Cisl, Barbara Abram.
«Si rischiano serie ripercussioni – spiega Abram -. Abbiamo creduto molto in questo procedimento. Sul discorso relativo alle “minoranze linguistiche” eravamo abbastanza sicuri. Chiaro che il soccombente è in una situazione sicuramente non comoda. Ci sarà da discutere in materia di distacchi a tempo pieno e altro, ma ora ci confronteremo con il legale e la Uil e capiremo come muoverci».
Savt: «Pensiamo al ricorso in Cassazione»
Incassa il colpo, ma non molla il segretario generale del Savt, Claudio Albertinelli.
«Abbiamo letto le motivazioni della sentenza e riteniamo che ci siano numerose inesattezze – esclama Albertinelli -. Ci confronteremo con i legali (in appello è stata Anita Marafioti del foro di Torino, ndr.), ma penso che faremo ricorso in Cassazione. Da una prima lettura, comunque, pare che la Corte si sia basata su principi non condivisibili».
UV: «grave minaccia per la nostra autonomia»
A breve giro di posta è arrivata anche la presa di posizione dell’Union Valdôtaine.
«Non entriamo nel merito della controversia legale – spiega il partito in un comunicato -, ma consideriamo molto gravi le dichiarazioni che, minimizzando l’importanza del Savt, il sindacato più rappresentativo della Valle d’Aosta nel settore pubblico, in pratica costituiscono una grave minaccia per la nostra autonomia, perché negano l’esistenza stessa del nostro particolarismo linguistico e culturale».
Le motivazioni del Savt saranno esposte in una conferenza stampa convocata per mercoledì 27 luglio alle 16.
(al.bi.)