Fine stato di emergenza: ecco le novità dal 1º aprile
Da domani, nessuna certificazione per bar e ristoranti all'aperto; possono rientrare al lavoro anche gli over 50 non vaccinati, ma con green pass base. Rientreranno in servizio, ma non in classe, anche una cinquantina di insegnanti.
Fine stato di emergenza: ecco le novità dal 1º aprile.
Il Decreto legge di fine stato di emergenza è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L’Italia finalmente tutta in bianco vive oggi, giovedì 31 marzo, il suo ultimo giorno di stato d’emergenza.
A partire da domani, venerdì 1º aprile, cambiano le disposizioni ministeriali per il contenimento della diffusione del coronavirus.
Si conclude in primis la classificazione delle regioni per colore, a secondo della fasci a di rischio.
Le novità sono contenute del DL 24/2022, aggiornato giovedì 24 marzo e pubblicato il giorno successivo.
Lavoro
Dal 1º aprile, anche gli over 50 non vaccinati potranno tornare al lavoro senza rispettare l’obbligo di vaccinarsi previsto fino al 15 giugno.
Dovranno però esibire un tampone antigenico negativo, valido 48 ore oppure un tampone molecolare, valido 72 ore.
Non avendolo, rischieranno la sanzione da 100 euro ma non la sospensione dal lavoro.
Fanno eccezione, fino al 31 dicembre, esclusivamente i lavoratori della sanità.
Cade infatti l’obbligatorietà del vaccino per comparto scolastico e forze dell’ordine.
A partire da domani, chez nous, potranno rientrare in servizio una cinquantina di insegnanti non vaccinati.
Dovranno esibire il green pass base ma non potranno lavorare a contatto con gli studenti.
La fine dello Stato di emergenza dal 31 marzo non cambierà le regole vigenti sullo smart working: la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore è stata infatti prorogata al 30 giugno 2022 dal nuovo decreto Covid.
Proroga a fine giugno anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.
Bar e ristoranti
Dal primo al 30 aprile si entra senza green pass in bar e ristoranti all’aperto.
Per i servizi di ristorazione al chiuso, svolti al banco o al tavolo è richiesto il green pass base.
Green pass base anche per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto, per le mense e il catering.
Resta obbligatorio il green pass rafforzato per:
convegni e congressi
feste conseguenti e non conseguenti a cerimonie civili e religiose
sale gioco, bingo, casinò e sale scommesse
spettacoli che si svolgono al chiuso
Stadi e discoteche
La capienza di stadio all’aperto, palazzetti al chiuso e discoteche torna al 100%.
Dal primo al 30 aprile, per gli stadi all’aperto, i musei, le mostre e per gli spettacoli all’aperto non serve il green pass.
Cinema, piscina e sport
Dal primo al 30 aprile servirà il green pass rafforzato per cinema, teatri e feste al chiuso.
Stesse regole per piscine, palestre al chiuso, per praticare sport di contatto e di squadra e per accedere agli spogliatoi.
Dal primo maggio – salvo nuovi decreti – cesserà ogni restrizione.
Trasporti Sui mezzi a lunga percorrenza il green pass base sarà obbligatorio fino al 30 aprile. Non serve alcuna certificazione per tram, metro e autobus. Uffici e negozi Dal primo aprile, per entrare negli uffici pubblici e nei negozi non sarà più richiesta l’esibizione del green pass. Fino al 30 aprile resta l’obbligo di indossare la mascherina. Trasporti Sui mezzi a lunga percorrenza il green pass base sarà obbligatorio fino al 30 aprile. Non serve alcuna certificazione per tram, metro e autobus. Uffici e negozi Dal primo aprile, per entrare negli uffici pubblici e nei negozi non sarà più richiesta l’esibizione del green pass. Fino al 30 aprile resta l’obbligo di indossare la mascherina.
Uffici e negozi
Dal primo aprile, per entrare negli uffici pubblici e nei negozi non sarà più richiesta l’esibizione del green pass.
Fino al 30 aprile resta l’obbligo di indossare la mascherina.
La mascherina
All’aperto si continua a stare senza mascherina, a meno di situazioni particolari di affollamento.
Fino al 30 aprile, si dovrà indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso.
Resta l’obbligo di utilizzare la FFP2 fino al 30 aprile negli stadi, nei palazzetti sportivi, al cinema e teatri, sulle funivie e impianti di risalita al chiuso e sui mezzi di trasporto locali e a lunga percorrenza.
Isolamento e dad
Dal primo aprile decadono le quarantene da contatto; in isolamento finirà soltanto chi è positivo.
Stesso discorso in classe; in dad andrà solo l’alunno contagiato; gli altri studenti seguiranno le lezioni in presenza, pur in regime di autosorveglianza.
Dal primo aprile potranno anche essere organizzate uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
Trasporti
Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
e) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli citati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Esclusioni
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:a) i bambini di età inferiore ai sei anni;b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.L’obbligo delle mascherine non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
(re.aostanews.it)