Valle d’Aosta, assunzione medici senza l’esame di francese: inammissibile il ricorso del Consiglio dei ministri
Secondo i giudici della Corte costituzionale, «nel caso in esame non è possibile ritenere la completa estraneità della materia oggetto del giudizio alle attribuzioni della Regione autonoma»
La Corte costituzionale ha respinto il ricorso promosso dal Consiglio del ministri contro la legge regionale della Valle d’Aosta (n. 8 del 13 luglio 2020) che consente all’Azienda Usl, in caso di grave carenza e per far fronte all’emergenza pandemica, di assumere personale medico senza prima valutare la conoscenza del francese. La sentenza è stata depositata il 27 gennaio.
La legge regionale
La legge regionale del 13 luglio 2020 stabilisce che «in casi di rilevante carenza di personale», al fine di «rafforzare l’offerta sanitaria regionale necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino al 31 luglio 2022, (..) l’Ausl può assumere, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (..), personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, senza il preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana».
Tuttavia, in questo caso, «detto personale» si deve impegnare – tra le altre cose – «a frequentare, fuori dall’orario di servizio, i corsi per l’apprendimento della lingua (..) e a sostenere la prova di accertamento della conoscenza» del francese «entro 36 mesi dalla data di assunzione».
Un’impostazione normativa che, secondo lo Stato, violerebbe «i limiti delle competenze statutarie». Questo perché il professionista potrebbe prendere servizio conoscendo solamente la lingua francese; per l’Avvocatura generale, in questo modo sarebbe «disattesa la regola fondamentale secondo cui, per svolgere in Italia una professione sanitaria, occorre conoscere l’italiano».
La pronuncia
Per la Consulta (presidente Giancarlo Coraggio e redattore Franco Modugno), però, il ricorso è «inammissibile» in quanto «nel caso in esame non è possibile ritenere la completa estraneità della materia oggetto del giudizio alle attribuzioni della Regione autonoma Valle d’Aosta – si legge nella sentenza -, la quale vanta invece prerogative specifiche, sia in riferimento al bilinguismo, sia in riferimento all’organizzazione del sistema sanitario regionale». Lo Statuto equipara l’italiano e il francese. All’articolo 38, infatti, stabilisce che «nella Valle d’Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana».
Non solo: nel corso dell’udienza, l’avvocatura regionale aveva anche evidenziato come «il ricorrente», quindi il Consiglio dei ministri, «non ha individuato le competenze statutarie che sarebbero state travalicate». Un’eccezione «fondata» secondo i giudici, che scrivono: «Con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, questa Corta ha dichiarato che il ricorso deve tenere conto di quanto stabilito nello Statuto speciale, tramite l’evocazione, pur non diffusamente argomentata, dei limiti di competenza fissati da quest’ultimo: in questo modo, può dimostrare come tali limiti siano stati violati (..). Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente omette completamente di motivare sul punto. Unici e laconici riferimento allo Statuto sono presenti nella rubrica del motivo di ricorso e nelle conclusioni dello stesso, ove si denuncia genericamente l’eccedenza dai limiti delle competenze statutarie».
(f.d.)