Operatori sanitari contro l’obbligo vaccinale, il TAR: «Ricorso inammissibile»
La sentenza evidenzia un «difetto di giurisdizione del giudice amministrativo»
Il ricorso presentato da 33 operatori sanitari contro l’Ausl Valle d’Aosta riguardo all’obbligo vaccinale (contro il Covid) è «inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo». E’ quanto messo nero su bianco dal Tar della Valle d’Aosta.
Nella sentenza i giudici evidenziano come «la disposizione, nel sancire testualmente che i sanitari “sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”, prevede un obbligo generalizzato per gli esercenti le professioni sanitarie di sottoposizione alla vaccinazione anti Covid-19. Trattasi di obbligo vaccinale previsto immediatamente dalla legge senza alcuna intermediazione del potere amministrativo».
La sentenza
Nelle modalità in cui è stato declinato il precetto legislativo «nessuno spazio residua al potere amministrativo – prosegue la pronuncia del Tar – né per quanto riguarda l’attualizzazione dell’obbligo, che non dipende dall’adozione degli atti impugnati, né per quanto riguarda l’eventuale esenzione dall’obbligo, in relazione al quale l’ASL deve limitarsi a recepire le indicazione del medico curante senza potere esprimere alcun potere discrezionale neppure dal punto di vista tecnico, né infine sulle conseguenze dell’eventuale inosservanza dell’obbligo, che sono rimesse al datore di lavoro ovvero all’Ordine professionale di appartenenza».
In pratica, «il sanitario che rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione – scrivono i giudici – deve essere adibito a mansioni anche inferiori che non comportino il contatto con il pubblico o altrimenti il pericolo di diffusione dell’infezione SARS-CoV-2. Ove ciò non sia possibile lo stesso deve essere sospeso dal lavoro senza retribuzione. Tale previsione opera evidentemente nei confronti dei sanitari dipendenti del settore pubblico e privato».Per i sanitari liberi professionisti, invece, «è il Consiglio dell’ordine di appartenenza che deve adottare il provvedimento di sospensione dall’iscrizione all’albo professionale anche in questo caso, previo accertamento della impossibilità della prestazione professionale in totale sicurezza, rispetto ai rischi di diffusione della infezione SARS-CoV-2».
In entrambe le ipotesi, però, «ci si avvede del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo».
(f.d.)