Casino: condanne Corte dei Conti a 18 politici, ricorso in Cassazione
I difensori dei condannati contestano la sussistenza della giurisdizione contabile
Ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione. Questa la carta che vorrebbero giocare alcuni avvocati dei 18 politici (ed ex) condannati dalla terza sezione centrale d’appello della Corte dei conti al risarcimento di 16 milioni di euro per danno erariale nella vicenda Casinò. Lo riporta il settimanale Gazzetta Matin lunedì 2 agosto.
Si tratta di una sentenza definitiva nel merito, ma «il ricorso in Cassazione è sempre possibile per motivi di giurisdizione», spiega l’avvocato Gianni Maria Saracco, che difende gran parte dei politici condannati.
Difetto di giurisdizione
Ma cosa significa? Per capirlo è sufficiente leggere le 190 pagine della sentenza di secondo grado della Corte dei conti.
I difensori dei politici finiti a giudizio hanno sempre evidenziato come gli atti, in particolare la delibera consiliare 823 del 2014 (cioè quella relativa all’aumento del capitale societario della Casinò de la Vallée spa), fosse di “natura politica”, quindi insindacabile dal punto di vista giudiziario; tesi respinta dai giudici contabili. Per il Collegio romano, infatti, «se anche l’atto è stato deliberato da un organo politico (il Consiglio regionale), l’attività ha riguardato non la formulazione di indirizzi di carattere generale in ordine alle funzioni regionali, ma l’adozione di un atto amministrativo di concreta gestione di una società partecipata».
Nei ricorsi in appello, poi, i difensori avevano contestato anche la sussistenza della giurisdizione contabile ritenendo che la citata delibera fosse espressione di una scelta di merito, non sindacabile in sede giurisdizionale. Sul punto, i giudici della terza sezione scrivono: «Secondo quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest’ultima sia stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa dovendo l’agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia».
Ma non è tutto, perché i legali avevano anche contestato la sussistenza della giurisdizione contabile affermando che la contestazione di responsabilità in relazione all’adozione di una delibera del Consiglio regionale violerebbe l’articolo 122 della Costituzione italiana, che recita: «I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni». Anche questa tesi è stata respinta dalla Corte dei conti. Ma se da un lato i giudici contabili di primo e secondo grado hanno confermato la propria giurisdizione, non è detto che dall’altro anche la Cassazione lo confermi. Non resta che aspettare.
(Federico Donato)