Ludopatia, il TAR conferma: niente “sala scommesse” vicino ad attività private ritenute “luoghi sensibili”
Bocciato dai giudici amministrativi il ricorso della società X2, che intendeva realizzare una videolottery a Quart
Il TAR della Valle d’Aosta (presidente Silvia La Guardia) ha respinto il ricorso proposto la X2 snc. La società chiedeva ai giudici amministrativi di annullare la delibera con cui il Comune di Quart aveva definito la mappa dei luoghi sensibili (per il contrasto alla ludopatia) e del decreto con cui il questore di Aosta aveva rigettato l’istanza di rilascio di licenza per esercitare l’attività di raccolta scommesse e videolottery. La X2 era intenzionata a realizzare una “sala scommesse” in località Amérique. Il problema è che a meno di 500 metri dal locale scelto sono presenti varie attività ricreative-sportive, cioè “luoghi sensibili” ai sensi della legge regionale.
La decisione
Secondo i giudici amministrativi, «deve rilevarsi che, pur trattandosi di attività private rivolte prevalentemente ai propri associati, (..) rispondono (..) a quelle esigenze di tutela rafforzata per l’indiscussa presenza di forme qualificate di aggregazione antropica in contesti lato sensu culturali e di sviluppo, come singoli o formazioni sociali, della complessiva personalità umana».
Pertanto, prosegue la sentenza, «non appare irragionevole né esorbitante dal perimetro normativo primario la scelta comunale, e di riflesso quella questorile reitettiva della specifica istanza di autorizzazione».
La distanza dai luoghi sensibili
Riguardo alla misurazione dei 500 metri in linea d’aria (su cui la società ricorrente aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata dai giudici), i giudici scrivono: «L’adozione del criterio di misurazione della distanza in linea d’aria non pare di per sé incoerente o contraddittorio rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, ovvero quella di prevenire la ludopatia “allontanando” i punti in cui si raccoglie il gioco pubblico dai luoghi “sensibili”, perché non è dato ipotizzare situazioni in cui il ricorso a questo criterio consentirebbe di collocare quei punti più vicino a questi luoghi di quanto avverrebbe mediante misurazione della distanza secondo il percorso pedonale più breve. La discrezionalità riconosciuta al legislatore nella scelta di quale criterio di misurazione della distanza dai luoghi “sensibili” adottare, tra quelli astrattamente possibili, non sembra dunque essere stata esercitata in maniera irragionevole».
In secondo luogo, «non sussiste la denunciata sproporzione tra la tutela della salute e la libertà d’impresa, perché è rimasto indimostrato l’assunto che l’adozione del criterio di misurazione della distanza in linea d’aria impedirebbe l’esercizio del gioco su tutto il territorio regionale».
(f.d.)