Comunali Aosta: il Tar “boccia” anche M5S e Stella Alpina
Respinti i ricorsi dei due movimenti contro l'esclusione dalla tornata elettorale del 20 e 21 settembre
Niente da fare, il Tar respinge anche i ricorsi di Movimento 5 Stelle e Stella Alpina contro l’esclusione dalle elezioni comunali di Aosta, decisa dalla Commissione elettorale circondariale di Aosta.
La sentenza è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto, e ora ai due movimenti non resta che percorrere la via del Consiglio di Stato per non alzare definitivamente bandiera bianca.
Movimento 5 Stelle
Secondo quanto definito dal collegio giudicante, rappresentato dalla presidente Silvia La Guardia, dal giudice estensore Carlo Buonauro e dal consigliere Marcello Faviere, il ricorso del Movimento 5 Stelle è «da respingere» in quanto «non fondato».
Secondo i giudici, infatti, non è possibile «considerare, oltre alla firma di un sottoscrittore residente in altro comune, le firme contenute in modulo meramente pinzato, privo del contrassegno della lista così come dei nominativi dei candidati».
Inoltre, riguardo alle «censure di parte ricorrente relativamente al collegamento fra il secondo gruppo di fogli ed il primo non può ammettersi, pur essendo visibile l’attestazione di autenticità e la firma del pubblico ufficiale competente, una sanatoria o integrazione postuma, trattandosi non di mere irregolarità, bensì di formalità essenziali a garanzia della consapevolezza dei cittadini elettori sottoscriventi».
Consapevolezza che, secondo il Tar, non può essere dedotta come «piena ed inequivocabile», atteso anche che «si tratta di due momenti distinti di sottoscrizione e le sottoscrizioni del secondo gruppo di fogli sono state apposte su moduli in cui non solo non vi è l’indicazione del contrassegno, ma nemmeno una circostanziata descrizione dello stesso».
Qui Stella Alpina
Stesso destino per Stella Alpina, che vede bocciata la presentazione della lista, nonostante «consolidato orientamento giurisprudenziale» che sembrerebbe dare ragione al movimento.
Peccato che, secondo i giudici del tribunale amministrativo, l’orientamento giurisprudenziale più consolidato preveda «un’attenta ponderazione degli interessi in gioco. In altri termini occorre equilibrare l’esigenza del rispetto delle forme poste a presidio della correttezza e della regolarità della competizione elettorale (cui può certo ricondursi quella dell’apposizione del contrassegno sui moduli di presentazione, peraltro relativamente poco onerosa e resa ancora più fruibile mediante la messa a disposizione di moduli che chiaramente recano l’indicazione e lo spazio per l’apposizione del simbolo, come risulta dalla documentazione dedotta in giudizio) con l’apprezzamento del loro valore sostanziale e degli interessi concreti che presidiano».
Il Tar evidenzia che «l’assenza del contrassegno di lista sui moduli indicati, seppur surrogata dalla presenza di elementi testuali descrittivi (presenti, nel caso di specie, nel primo foglio del modulo di sottoscrizione) e di richiamo (presenti nelle pagine successive alla prima mediante la presenza del nome del rappresentante del movimento), non consente di considerare raggiunto lo scopo voluto dalla normativa vigente. La centralità dell’elemento grafico ed il potenziale comunicativo degli elementi iconici, seppure previsti da una normativa datata, non possono ritenersi suppliti dall’elemento testuale e ciò è maggiormente vero nell’odierna “società dell’immagine”».
(alessandro bianchet)