Coronavirus, #iorestoacasa: tutte le disposizioni valide in Valle d’Aosta
Il dettaglio di tutto quello che si potrà fare e di quello che sarà vietato fino al 3 aprile
Coronavirus, #iorestoacasa: tutte le disposizioni valide in Valle d’Aosta. Tutte le disposizioni valide in Valle d’Aosta dopo la svolta imposta dal premier Giuseppe Conte di ieri sera. Lo comunica la presidenza della Regione.
Le indicazioni sono valide da oggi, martedì 10 marzo, fino al 3 aprile 2020. La natura del decreto è contrastare gli assembramenti di persone in luoghi pubblici e privati.
Gli spostamenti
Sono consentiti gli spostamenti per: esigenze lavorativi, motivi di salute e situazioni di necessità.
Detti motivi devono essere comprovati mediante autodichiarazione secondo il modello allegato che potrà essere precompilato già prima di uscire di casa oppure reso direttamente alle Forze di Polizia al momento del controllo.
Le dichiarazioni false sono punite a termine di legge e che è indispensabile poter esibire un documento d’identità. La precompilazione dell’autodichiarazione permetterà controlli più rapidi.
Alle persone poste in isolamento preventivo o risultate positive al tampone, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio, come previsto dall’ordinanza del sindaco competente. Per chi viola l’isolamento è previsto l’arresto.
Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante o il 112.
Le scuole
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. Sono comprese anche le università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.
Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza a esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
Anziani e disabili
Sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili.
Attività di svago
Sono sospese tutte le attività di cinema, teatri, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
Sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi organizzati in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico.
Per i pub sono concesse esclusivamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande seguendo le medesime regole di bar e ristoranti.
Sono chiusi musei, bibliotechearchivi, parchi archeologici, castelli, Forte di Bard e tutte le aree archeologiche e monumentali.
Attività sportive
Sospesa ogni attività sportiva, allenamenti compresi. Possono continuare ad allenarsi solo gli atleti «professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali».
È consentito fare attività fisica all’aria aperta senza l’assembramento di persone.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori; centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).
Ristoranti e bar
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività.
I negozi
Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate; o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico. ù
Tali modalità devono garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.
Supermercati e centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza. La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell’attività.
Anche in questo caso, se le condizioni strutturali o organizzative non consentono di rispettare le disposizioni, l’attività dovrà essere chiusa.
Farmacie e alimentari
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
Il gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell’attività in caso di violazione.
Luoghi di culto
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. I luoghi di culto restano aperti a condizione del rispetto della distanza di sicurezza.
Ferie e congedi
Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.
Sospesi i concorsi
Sono sospese le procedure concorsuali, pubbliche e private. Sono esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata su basi curriculari o in modalità telematica.
Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile.
Sono state sospese le commissioni per le disabilità.
Congedi sospesi
Sono sospesi quelli ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
Riunioni
Nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto; con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sospesi esami di guida
Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione di tale sospensione.
(re.newsvda.it)