Tragedia del Rutor: chiesti 7 anni per il pilota francese
Sette anni e due mesi di reclusione è la condanna chiesta per Philippe Michel, istruttore di volo che si trovava sul velivolo che si scontrò con un elicottero causando 7 morti
Tragedia del Rutor: chiesti sette anni e due mesi di reclusione.
È la richiesta di condanna formulata dal sostituto procuratore Carlo Introvigne per Philippe Michel, il pilota francese 64enne che si trovava sull’aereo da turismo che si era scontrato con un elicottero dell’eliski sul ghiacciaio del Rutor. La tragedia, in cui persero la vita sette persone, si verificò a gennaio 2019.
L’imputato è accusato di omicidio colposo plurimo e disastro aereo colposo.
Al terzo piano del Tribunale di Aosta, oggi, mercoledì 7 gennaio, si è svolta la seconda udienza davanti al gup Davide Paladino.
Dopo che il 17 ottobre gli avvocati difensori Jacques Fosson e Alessio Iannone avevano chiesto e ottenuto il rito abbreviato condizionato alla produzione di vari documenti, tra cui varie indagini difensive, il pm aveva deciso di nominare come proprio consulente l’ex colonnello dell’aeronautica Alfredo Caruso.
Proprio dalle analisi svolte dal consulente della Procura sarebbe emerso che, al momento dell’impatto, l’aereo era in fase di atterraggio, mentre l’elicottero stava prendendo quota; lo scontro è avvenuto a circa 140 metri di altezza dal suolo.
Non solo. Alla guida del velivolo non ci sarebbe stato l’imputato, bensì un “allievo”. Tuttavia, Michel si trova alla sbarra in quanto – secondo la tesi accusatoria – rivestiva il ruolo di pilota responsabile (e non di pilota ai comandi).
Sempre secondo l’ex colonnello Caruso, chi si trovava sull’aereo avrebbe avuto la possibilità di vedere l’elicottero almeno fino a 30 secondi prima dell’impatto. Per il pm, dunque, il conducente del velivolo (e chi si trovava con lui) avrebbero perso di vista l’elicottero che, essendo in fase di salita, non poteva accorgersi della presenza di un aereo.
Terminata la requisitoria del pm Introvigne, la parola è passata ai legali delle varie parti civili e, infine, hanno preso la parola i difensori dell’imputato. Intorno alle 14, si è conclusa l’udienza e, all’uscita dall’aula, gli avvocati Fosson e Iannone non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti.
La prossima udienza è stata fissata per il 29 gennaio, quando andranno in scena le repliche dell’accusa, le controrepliche dei legali e, infine, il gup pronuncerà la sentenza.
L’accusa
Il 7 giugno, la Procura aostana aveva chiesto il giudizio immediato per l’imputato.
Secondo la tesi dell’accusa, Michel avrebbe tenuto una condotta negligente e imprudente, «segnatamente sorvolando quale comandante e istruttore di volo di un velivolo francese – partito da Megève con a bordo due allievi – la zona del ghiacciaio Rutor, senza prestare attenzione durante il volo a vista alla presenza di altri velivoli che impegnavano la medesima area».
In aggiunta, l’imputato non avrebbe rispettato quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione della Commissione europea in materia di presentazione obbligatoria del piano di volo, non avendo preventivamente comunicato alcun piano alla Torre di controllo di Aosta, né ad altra autorità italiana o francese preposta al controllo del traffico aereo.
Ulteriori violazioni riguarderebbero il testo del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante le “Norme di attuazione della legge concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio”, il quale prevede che l’uso delle aviosuperfici occasionali sia limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale. Sempre in base al decreto ministeriale, Philippe avrebbe violato l’articolo 9, il quale prevede che, prima di iniziare un volo su una aviosuperficie occasionale, il pilota debba trasmettere alla direzione areoportuale e all’autorità di pubblica sicurezza competenti territorialmente varie informazioni; tuttavia, dalle indagini sarebbe emerso che nessuna informazione è stata comunicata o trasmessa.
Inoltre, il decreto stabilisce i requisiti di abilitazione al pilotaggio su aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, disponendo che le abilitazioni rilasciate da paesi membri dell’Organizzazione aviazione civile internazionale possano essere convalidate unicamente mediante autorizzazione temporanea dell’Enac.
(federico donato)