Spese dei gruppi consiliari: condannati La Torre e Lavoyer
Gestione dei fondi dei gruppi consiliari tra il 2008 e il 2013: dopo il capogruppo di Stella Alpina, Francesco Salzone (290.000 euro), la Corte dei conti della Valle d’Aosta ha condannato anche gli ex capigruppo di Federation Autonomiste, Leonardo La Torre e Claudio Lavoyer a risarcire rispettivamente 74.452 euro e 22.150 euro.Per la Corte dei conti valdostana “non v’è dubbio che, in assenza di idonea documentazione probatoria dell’afferenza delle spese ai compiti istituzionali del Gruppo, sussista l’illegittimità del rimborso delle spese stesse, e da ciò derivi un danno erariale di pari ammontare”.
“Alla luce dei criteri già adottati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le altre, Sezione Liguria n. 75 del 26 luglio 2016) – si legge nella sentenza -, si ritiene pertanto di considerare legittime, fra quelle contestate dalla Procura, le sole spese relative a finalità compatibili con l’attività di un Gruppo consiliare, identificate con le erogazioni a favore del giornale del movimento politico di appartenenza del Gruppo”.
I finanziamenti
Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha erogato a favore del Gruppo consiliare Fédération Autonomiste (composto da due consiglieri La Torre e Lavoyer) le somme di € 38.539,20 nel 2009, € 38.808,96 nel 2010, € 39.429,84 nel 2011 e € 40.494,48 nel 2012 (per un totale di € 157.272,48), quale contributo per le spese di funzionamento del Gruppo, ai sensi della L.R. 17 marzo 1986, n. 6.
Il modus operandi
I contributi venivano versati su di un conto corrente intestato al Gruppo, sul quale era legittimato ad operare il capogruppo (La Torre fino al 25 luglio 2012, poi Lavoyer ).I citati contributi sono stati utilizzati sia con prelievi in contante (La Torre per € 76.860,00; Lavoyer per € 16.950,00), sia tramite bonifici a favore del movimento politico Fédération Autonomiste, prevalentemente quali contributi al giornale del movimento stesso, “La Voix Autonomiste” (La Torre € 60.102,00 e Lavoyer € 5.200,00), per un totale di € 159.122,00.Il danno erariale determinatosi per la Regione – secondo la Procura Regionale – ammonta dunque ad € 136.972,00 (La Torre) e € 22.150,00 (Lavoyer), per un totale di € 159.122,00. L’ammontare supera l’importo dei finanziamenti corrispondenti al periodo considerato, essendo state utilizzate quote di contributi costituenti avanzo di cassa degli anni precedenti.
Il calcolo del danno
Le spese da ritenersi legittime per erogazioni al giornale del partito sono state valutate equitativamente nella somma di € 1.000,00 al mese per gli anni 2010 e 2011 (per un totale di € 24.000,00), tenendo conto anche della perizia di parte, prodotta in sede penale, secondo la quale “la percentuale di presenza del Gruppo all’interno del giornale si attestava per ogni numero edito negli anni 2009, 2010, 2011, in almeno il 90% degli spazi disponibili”. Non sono state ritenute legittime dette spese relativamente al 2012, risultando che in tale anno il giornale non è stato pubblicato.Pertanto, il danno totale si riduce a € 96.602,00 di cui € 22.150,00 imputabili alla condotta del Lavoyer ed € 74.452,00 ascrivibili alla condotta del La Torre”.La Corte ritiene “di identificare l’elemento soggettivo nella colpa grave, per la negligenza mostrata nel non provvedere a fornire idonea documentazione giustificativa; si ritiene altresì sussistente il dolo per quanto riguarda le spese non ammissibili, in quanto non relative all’attività del Gruppo consiliare”.
La difesa
L’avvocato Fabrizio Callà, in risposta al pubblico ministero, il procuratore generale della Corte dei conti, Roberto Rizzi, ha osservato che “il capogruppo non è agente contabile; che non vi erano obblighi di documentazione, nè indicazioni in tal senso da parte degli Uffici del Consiglio regionale; che il Gruppo non è organo del Consiglio; che le spese per il giornale, documentate dai bonifici, sono state ritenute legittime dal Giudice penale e dalla Sezione del Controllo, quindi sono spese inerenti”.
La replica
In sede di replica, Il p.m. Roberto Rizzi ha detto che “non si tratta di resa del conto (che afferisce alla funzione di controllo), ma di responsabilità contabile per non inerenza delle spese”.
La prescrizione
La Sezione giurisdizionale ha ritenuto di accogliere l’eccezione proposta in via subordinata dalla difesa: essendo prevista la rendicontazione nel febbraio dell’anno successivo, deve ritenersi prescritta l’azione per le spese relative all’anno 2009, rendicontate nel febbraio 2010. Il danno contestato va dunque ridotto dell’importo di € 38.539,20 addebitati al La Torre, all’epoca capogruppo.
(re.newsvda.it)