Costi politica: primi due ex capigruppo in Corte dei Conti
Primi giudizi di responsabilità legati all’indagine contabile – scattata sulla scorta di quella penale – sulle presunte ‘spese pazze’ dei gruppi della XIII legislatura in Consiglio Valle, quelle effettuate dal 2009 al 2012, quelli di questa mattina davanti al collegio della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Valle d’Aosta (foto).I primi degli otto capigruppo citati a giudizio dalla Procura regionale contabile a comparire, sono stati gli ex legali rappresentanti pro tempore dei gruppi di Stella Alpina e Pdl, Francesco Salzone e Massimo Lattanzi.Al primo il procuratore regionale Roberto Rizzi ha contestato 417 mila euro di danno erariale, dei quali 196 mila riconducibili a un presunto danno all’immagine scaturito a seguito del suo patteggiamento a un anno per peculato, avvenuto il 22 luglio 2014 davanti al gip del Tribunale di Aosta, Maurizio D’Abrusco.Al secondo, invece, l’accusa amministrativo-contabile ha contestato un presunto danno erariale di 368 mila euro, dei quali 55 mila riferibili a contributi regionali per l’editoria che sarebbero stati indebitamente percepiti.In un simile contesto, così come già avvenuto nel processo penale di I grado, conclusosi con l’assoluzione di tutti e 27 gli imputati, in attesa dell’avvio del processo di appello a Torino previsto il 28 novembre, sia il legale di Salzone – il professor Massimo Occhiena – che quello di Lattanzi – l’avvocato Carlo Merani – hanno respinto l’antigiuridicità delle condotte dei due ex capigruppo.«La mancanza delle pezze giustificative delle spese non equivale automaticamente a un danno, anche alla luce del fatto che con la legge regionale del 1986 si richiedeva soltanto la rendicontazione e non l’allegazione delle pezze giustificative delle spese», hanno dichiarato.Insomma, il nodo che fu cruciale nel processo penale di primo grado in Tribunale ad Aosta, è stato ripresentato dalle difese davanti al collegio della Corte dei Conti. «Nel 2013 fu introdotta una norma regionale innovativa (la legge regionale 35/2012 recante ‘Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e per il trattamento indennitario e previdenziale dei consiglieri regionali’, ndr), che ha di fatto introdotto un nuovo sistema, producendo quindi una separazione netta tra prima e dopo. Questo costituisce il discrimine della condotta», hanno sostenuto le due difese, chiamando anzi in causa l’eventuale «concorso fondamentale» degli uffici e dei funzionari della presidenza del Consiglio regionale, che «hanno sempre detto quello che si doveva fare e ai quali spettava pure il controllo».Da qui, secondo le difese, la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, sia per il dolo che per l’eventuale colpa grave, col professor Massimo Occhiena ad affermare inoltre che in riferimento a Francesco Salzone «non esiste proprio alcun danno all’immagine dell’amministrazione pubblica, anche perché le norme non consentono una doppia sanzione» per lo stesso fatto.Dal canto suo, il procuratore regionale Roberto Rizzi ha dichiarato nella sua requisitoria che «qualsiasi gestore di risorse pubbliche, che ha l’onore di utilizzare soldi pubblici, perché questo è un onore, deve dimostrare la finalizzazione delle risorse ricevute rispetto agli obiettivi per i quali sono state erogate», facendo riferimento a un Regio decreto del 1923, ribadendo che «nessun ragionamento in automatico è stato fatto da questa Procura», bensì «le valutazioni sono state compiute soltanto su parametri normativi».A questo punto, l’affondo dell’accusa, che – nonostante l’entrata in vigore della nuova legge regionale 35/2012 – nel primo semestre del 2013 ha comunque rilevato spese non debitamente giustificate per 20 mila euro. «Evidentemente la rendicontazione non è stata patrimonio genetico di questo periodo», ha commentato Rizzi, che sui rimborsi in generale ha sottolineato in ogni caso come «ogni consigliere aveva già la diaria mensile per fare fronte a spese legate all’espletamento del proprio mandato».Più specificatamente alla posizione di Massimo Lattanzi, il suo legale ha sollevato l’eccezione dell’intervenuta prescrizione per 163 mila euro, ovvero spese riconducibili agli anni 2009 e 2010. «L’eventuale danno è stato compiuto nel momento in cui la spesa è stata effettuata, quindi il termine quinquennale è già trascorso», ha precisato l’avvocato Carlo Merani, replicando al procuratore Roberto Rizzi, che ha invece sostenuto come – per calcolare il termine della prescrizione – si deve prendere in considerazione la data dei rinvii a giudizio nel procedimento penale, perfezionati nel 2013.In ultimo, la discussione si è concentrata sui fondi che i due gruppi hanno destinato ai giornali. Mentre il periodico ‘La Voce’ di Stella Alpina «era edito dal partito e non dal gruppo», ha sostenuto l’accusa, ‘Foglio Azzurro’ «era sì edito del gruppo del Pdl», che però richiedendo anche i fondi regionali per l’editoria, ha di fatto innescato una «duplicazione dei fondi» dedicati.Da qui la contestazione dei 55 mila euro legati all’indebita percezione di contributi pubblici.La sentenza è attesa nelle prossime settimane.(pa.ba.)