Monterosaski, Consiglio di Stato ribalta sentenza Tar esclusione Ati Bertini
La società di impianti a fune dovrà risarcire la ditta Bertini Aosta Srl
La Bertini Aosta Srl Aosta non andava esclusa dalla gara di appalto per i lavori da 5,2 milioni di euro per realizzare il lago artificiale dell’Alpe Forca, a Frachey (Ayas) che avrebbe dovuto servire per l’approvvigionamento idrico per un impianto di innevamento artificiale. La ditat di Issogne aveva formato una associazione temporanea di imprese con Bertini srl di Riva Valdobbia (Vercelli), Karl Wieser snc e dalla Mair Josef & Co sas di Bolzano. Lo ha deciso martedì 15 maggio il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del Tar di Aosta.
I giudici di primo grado avevano escluso la Bertini perché aveva presentato una relazione di 17 pagine con un allegato di 457, anziché una relazione di 8 cartelle, così come stabilito dal bando di gara. Di parere opposto il Consiglio di Stato, che ribalta la sentenza di primo grado, e precisa come le valutazioni del Tar “iImplicano una inammissibile valutazione di merito, non consentita al giudice amministrativo; implicano un’indebita trasformazione di un criterio di valutazione dell’offerta in un requisito di ammissibilità e presuppongono un’illegittima limitazione dell’ambito valutativo della commissione”.
Per il Consiglio di Stato la Bertini non poteva esser esclusa, perché “Il bando di gara non prevedeva alcuna clausola escludente in relazione agli elementi dell’offerta, qualificati piuttosto come elementi di valutazione di natura qualitativa, da considerare nel confronto a coppie, con l’assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti e soglia del 30%, tenuto conto dei “sub criteri e percorsi motivazionali” riferiti a ciascun criterio”.
Secondo i giudici di secondo grado va al contrario esclusa dalla gara la Costruzioni stradali B.g.f. S.r.l. in raggruppamento temporaneo di imprese con Cogeis S.p.a e Ivies S.p.a. perché “si è in presenza, se non altro, di indizi gravi, precisi e concordanti di una situazione di incompatibilità”. Si tratta di un conflitto, poiché Bgf aveva fra i propri consulenti l’ingegnere che ha redatto” il progetto “posto a base di gara”. “Trattandosi del soggetto deputato a dirigere il team di consulenti dell’aggiudicataria – si legge nella sentenza – egli è altresì a pieno titolo coinvolto nell’esecuzione dei lavori da lui stesso progettati, sì da aver potuto mettere a disposizione le conoscenze e le informazioni possedute come progettista anche per la redazione della relazione generale di progetto e per l’ideazione e la predisposizione delle soluzioni migliorative, pur senza aver sottoscritto le diverse parti dell’offerta tecnica; tanto più che sarebbe stato destinato ad assumere un ruolo determinante proprio nell’esecuzione di tali opere migliorative, per previsione della lex specialis, destinate ad essere validate dalla stazione appaltante proprio con il suo contributo”.
Monterosaski dovrà risarcire
Oltre a disporre l’annullamento degli atti impugnati per la parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’aggiudicataria Bgf, il Consiglio di Stato ha deciso per il risarcimento danni per l’Ati Bertini. Questo andrà stabilito, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, in base alla “redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti dalla precedente aggiudicataria (due settimane di lavori), in contraddittorio tra la stazione appaltante e l’a.t.i. Bertini” e alla “determinazione del maggior utile che, tenendo conto del ribasso indicato, quest’ultima avrebbe conseguito, qualora avesse potuto eseguire i lavori già realizzati dalla controinteressata a seguito della consegna anticipata”.
(re.newsvda.it)